Art. 37

Fattori di ossidazione e conversione

In vigore dal 21 giu 2012
Fattori di ossidazione e conversione 1.   Per determinare i fattori di ossidazione o conversione il gestore ricorre almeno al livello 1. Il gestore impiega un valore pari a 1 per il fattore di ossidazione o per il fattore conversione se il fattore di emissione comprende l’effetto dell’ossidazione o della conversione incompleta. Tuttavia, l’autorità competente può obbligare i gestori a ricorrere sempre al livello 1. 2.   Se in un impianto vengono utilizzati più combustibili e se per il fattore di ossidazione specifico dev’essere usato il livello 3, il gestore può chiedere all’autorità competente l’autorizzazione a: a) determinare un fattore di ossidazione aggregato per l’intero processo di combustione e ad applicare tale fattore a tutti i combustibili; e/o b) attribuire l’ossidazione incompleta a un flusso di fonte di maggiore entità e a utilizzare il valore di 1 per il fattore di ossidazione degli altri flussi di fonti. In caso di impiego di combustibili a biomassa misti, il gestore dimostra che l’applicazione della lettera a) o b) di cui al primo comma non comporta una stima in difetto delle emissioni.
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