Art. 38
Flussi di fonti da biomassa
In vigore dal 21 giu 2012
Flussi di fonti da biomassa
1. Il gestore può determinare i dati relativi all’attività di flussi di fonti da biomassa senza ricorrere ai livelli e fornire prove analitiche per il contenuto di biomassa, se tale flusso di fonte consiste esclusivamente in biomassa e il gestore può assicurare che non sia contaminato da altri materiali o combustibili.
2. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.
Il fattore di emissione di un combustibile o materiale misto è calcolato e comunicato come fattore di emissione preliminare determinato conformemente all’, moltiplicato per la frazione fossile del combustibile o materiale.
3. La torba, lo xilitolo e le frazioni fossili dei combustibili o materiali misti non sono considerati biomasse.
4. Se la frazione di biomassa dei combustibili o materiali misti è pari o superiore al 97 % o se, in ragione del quantitativo di emissioni associate alla frazione fossile del combustibile o materiale, si classifica come flusso di fonti de minimis, l’autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare metodi al di fuori del sistema dei livelli, compreso il metodo del bilancio energetico, per la determinazione dei dati relativi all’attività e dei fattori di calcolo pertinenti, a meno che il valore rispettivo non debba essere utilizzato per sottrarre il CO2 derivante dalla biomassa dalle emissioni determinate tramite misura in continuo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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