Art. 29

Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore

In vigore dal 21 giu 2012
Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore 1.   Se, in base a una valutazione dell’incertezza semplificata, l’uso di sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore, anziché l’uso di sistemi di misurazione posti sotto il controllo del gestore ai sensi dell’, permette al gestore di rispettare un livello perlomeno equivalente, fornisce risultati più affidabili ed è meno soggetto a rischi di controllo, il gestore può determinare i dati relativi all’attività sulla scorta di sistemi di misurazione che esulano dal suo controllo. A tal fine, il gestore può ricorrere a una delle seguenti fonti di dati: a) quantitativi dedotti dalle fatture rilasciate da un partner commerciale, purché vi sia un’operazione commerciale tra due partner commerciali indipendenti; b) letture dirette dai sistemi di misurazione. 2.   Il gestore garantisce la conformità al livello applicabile ai sensi dell’. A tal fine, l’errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali per l’operazione commerciale corrispondente può essere utilizzato come incertezza senza fornire ulteriori prove. Qualora gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali siano meno rigorosi rispetto al livello applicabile prescritto dall’, il gestore può raccogliere prove sull’incertezza applicabile dal partner commerciale responsabile del sistema di misurazione.
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