Art. 26

Livelli applicabili

In vigore dal 21 giu 2012
Livelli applicabili 1.   Nel definire i livelli pertinenti in conformità all’, paragrafo 1, ciascun gestore, per determinare i dati relativi all’attività e ciascun fattore di calcolo, applica: a) almeno i livelli elencati nell’allegato V, per gli impianti di categoria A o quando è richiesto un fattore di calcolo per un flusso di fonti che è un combustibile commerciale standard; b) il livello più alto definito nell’allegato II nei casi diversi rispetto a quelli di cui alla lettera a). Tuttavia, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, il gestore può applicare un livello più basso (livello 1) per gli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. L’autorità competente può autorizzare un gestore ad applicare livelli ancora inferiori rispetto a quelli specificati nel secondo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, per un periodo di transizione fino a un massimo di tre anni, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il gestore dimostra in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente che il livello previsto dal secondo comma non è tecnicamente realizzabile o determina costi sproporzionatamente elevati, e b) il gestore fornisce un piano di miglioramento in cui si precisi in che modo e almeno entro quale termine sarà raggiunto il livello previsto dal secondo comma. 2.   Per i dati relativi all’attività e per ciascun fattore di calcolo riferiti ai flussi di fonti di minore entità, il gestore applica il livello più elevato tecnicamente realizzabile e che non determina costi sproporzionatamente elevati, assicurando almeno un livello 1. 3.   Per i dati relativi all’attività e per ciascun fattore di calcolo riferiti ai flussi di fonti de minimis, il gestore può determinare dati relativi all’attività e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali anziché i livelli, a meno che un determinato livello si possa raggiungere senza sforzi aggiuntivi. 4.   Per il fattore di ossidazione e il fattore di conversione il gestore applica perlomeno i livelli minimi indicati nell’allegato II. 5.   Qualora l’autorità competente abbia autorizzato l’uso di fattori di emissione espressi in t CO2/t o t CO2/Nm3 per combustibili, e per combustibili impiegati come elementi in entrata al processo o in bilanci di massa ai sensi dell’, il potere calorifico netto può essere monitorato utilizzando livelli inferiori rispetto al livello più elevato specificato nell’allegato II.
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