Art. 12
Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio
In vigore dal 21 giu 2012
Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio
1. Un gestore o un operatore aereo trasmette un piano di monitoraggio all’autorità competente per l’approvazione.
Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione precisa, completa e trasparente della metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o operatore aereo e contiene perlomeno gli elementi di cui all’allegato I.
Unitamente al piano di monitoraggio, il gestore o l’operatore aereo trasmette tutti i seguenti documenti giustificativi:
a)
per ciascun flusso di fonti e per ciascuna fonte di emissioni, prova del rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi all’attività e i fattori di calcolo, se del caso, in relazione ai livelli applicati di cui all’allegato II e all’allegato III;
b)
i risultati di una valutazione dei rischi a dimostrazione del fatto che le proposte attività di controllo e le relative procedure sono proporzionate ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati.
2. Se nell’allegato I si fa riferimento a una procedura, quest’ultima dev’essere gestita, documentata, applicata e aggiornata dal gestore o dall’operatore aereo separatamente rispetto al piano di monitoraggio.
Il gestore o l’operatore aereo riporta le procedure in sintesi nel piano di monitoraggio, fornendo le seguenti informazioni:
a)
il titolo della procedura;
b)
un riferimento rintracciabile e verificabile per l’identificazione della procedura;
c)
l’identificazione del soggetto o del dipartimento responsabile dell’attuazione della procedura e dei dati generati o gestiti dalla procedura;
d)
una breve descrizione della procedura, che consente al gestore o all’operatore aereo, all’autorità competente e al responsabile della verifica di comprendere i parametri fondamentali e le principali attività svolte;
e)
l’ubicazione di registri e informazioni importanti;
f)
il nome del sistema informatico utilizzato, se del caso;
g)
un elenco delle norme EN o di altre norme applicate, se pertinente.
Su richiesta, il gestore o l’operatore aereo mette a disposizione dell’autorità competente ogni eventuale documentazione scritta delle procedure. Tale documentazione è messa a disposizione a scopo di verifica ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012 (8) della Commissione.
3. Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono rendere obbligatoria l’introduzione, nel piano di monitoraggio degli impianti, di ulteriori elementi per soddisfare le disposizioni dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare la sintesi di una procedura che garantisca quanto segue:
a)
il gestore verifica periodicamente se le informazioni concernenti eventuali modifiche pianificate o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto sono pertinenti ai sensi della suddetta decisione;
b)
le informazioni di cui alla lettera a) sono trasmesse dal gestore all’autorità competente entro il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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