Art. 11
Obbligo generale
In vigore dal 21 giu 2012
Obbligo generale
1. Ogni gestore o operatore aereo esegue il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo un piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente in conformità all’, in base alla natura e al funzionamento dell’impianto o dell’attività di trasporto ai quali si applica.
Il piano di monitoraggio è integrato da procedure scritte che il gestore o l’operatore aereo gestisce, documenta, applica e aggiorna per le attività descritte nel piano di monitoraggio, se del caso.
2. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 descrive le istruzioni per il gestore o l’operatore aereo in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione degli sforzi e tenendo conto dei sistemi già esistenti presso l’impianto o usati dal gestore o dall’operatore aereo.
Storico versioni
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