Art. 69

Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio

In vigore dal 21 giu 2012
Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio 1.   Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio. Il gestore di un impianto trasmette all’autorità competente ai fini dell’approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro e non oltre i seguenti termini: a) per un impianto di categoria A, il 30 giugno, ogni quattro anni; b) per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni due anni; c) per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni anno. Tuttavia, l’autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non successiva al 30 settembre del medesimo anno. 2.   Se il gestore non applica almeno i livelli previsti ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, e dell’, paragrafo 1, questi fornisce una descrizione delle ragioni per cui l’applicazione dei livelli richiesti non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati. Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l’applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all’autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell’, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese. 3.   Se il gestore applica la metodologia di monitoraggio alternativa di cui all’, è tenuto a fornire una descrizione delle ragioni per cui l’applicazione almeno del livello 1 per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati. Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per applicare quanto meno il livello 1 per tali flussi di fonti sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all’autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell’, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese. 4.   Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento (UE) n. 600/2012 indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli del suddetto regolamento, entro il 30 giugno dell’anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal responsabile della verifica, il gestore o l’operatore aereo trasmette una relazione all’autorità competente ai fini dell’approvazione. La relazione descrive quando e come il gestore o l’operatore aereo ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati. Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il gestore o l’operatore aereo fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporzionatamente elevati, il gestore o l’operatore aereo fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi.
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