Art. 68
Forza maggiore
In vigore dal 21 giu 2012
Forza maggiore
1. Nel caso in cui un operatore aereo sia impossibilitato a fornire all’autorità competente i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro entro il termine fissato ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, per una situazione grave e imprevedibile che esula dal suo controllo, questi presenta all’autorità competente, ai sensi del medesimo disposto, i migliori dati relativi alle tonnellate-chilometro che possono essere messi a disposizione nelle circostanze del caso, tra cui dati fondati, ove necessario, su stime credibili.
2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro trasmette, ai fini della richiesta di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e in conformità al paragrafo 2 del medesimo articolo, i dati ottenuti riferiti all’operatore aereo interessato, unitamente a una spiegazione delle circostanze che hanno impedito di presentare alla Commissione una comunicazione verificata ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012.
La Commissione e gli Stati membri utilizzano tali dati per le finalità di cui all’articolo 3 sexies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE.
3. Se lo Stato membro trasmette alla Commissione dati riguardanti un operatore aereo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l’operatore aereo interessato provvede a effettuare una verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati, conformemente al regolamento (UE) n. 600/2012, il prima possibile e comunque al venir meno delle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
L’operatore aereo trasmette tempestivamente i dati verificati all’autorità competente.
Ove opportuno, l’autorità competente riduce il numero quote gratuite da assegnare all’operatore aereo e pubblica l’assegnazione rivista in conformità all’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Le quote interessate non saranno incrementate. Se del caso, l’operatore aereo restituisce eventuali quote in eccesso ottenute, in conformità all’articolo 3 sexies, paragrafo 5, della medesima direttiva.
4. L’autorità competente mette a punto misure efficaci per garantire che l’operatore aereo interessato ottemperi ai propri obblighi a norma del paragrafo 3.
Storico versioni
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