Art. 66

Registri e documentazione

In vigore dal 21 giu 2012
Registri e documentazione 1.   Il gestore o l’operatore aereo conserva per almeno 10 anni una traccia di tutti i dati e le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate nell’allegato IX. I dati documentati e archiviati relativi al monitoraggio devono consentire la verifica, secondo i criteri del regolamento (UE) n. 600/2012, della comunicazione annuale delle emissioni o dei dati sulle tonnellate-chilometro. I dati comunicati dal gestore o dall’operatore aereo contenuti in un sistema elettronico di comunicazione e di gestione dei dati istituito dall’autorità competente possono essere considerati mantenuti dal gestore o dall’operatore aereo se quest’ultimo può accedere a tali dati. 2.   Il gestore o l’operatore aereo garantisce che tutti i documenti utili siano disponibili quando e dove sia necessario per effettuare le attività riguardanti i flussi dei dati e le attività di controllo. Su richiesta, il gestore o l’operatore aereo mette tali documenti a disposizione dell’autorità competente oltre che del responsabile della verifica incaricato di verificare la comunicazione delle emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro, in conformità al regolamento (UE) n. 600/2012.
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