Art. 64
Processi effettuati all’esterno
In vigore dal 21 giu 2012
Processi effettuati all’esterno
Se il gestore o l’operatore aereo esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati di cui all’ o una o più attività di controllo di cui all’, il gestore o l’operatore aereo svolge tutte le seguenti operazioni:
a)
verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;
b)
definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi;
c)
verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b) del presente articolo;
d)
provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera tale da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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