Art. 63
Rettifiche e azioni correttive
In vigore dal 21 giu 2012
Rettifiche e azioni correttive
1. Se rileva che una parte delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all’ o delle attività di controllo di cui all’ non funziona correttamente o funziona al di fuori dei confini definiti nella documentazione relativa alle procedure per tali attività riguardanti il flusso dei dati e per le attività di controllo, il gestore o l’operatore aereo procede alle opportune rettifiche e corregge i dati respinti, evitando stime in difetto delle emissioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, il gestore o l’operatore aereo quanto meno:
a)
valuta la validità dei risultati ottenuti nelle varie fasi applicabili alle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all’ o alle attività di controllo di cui all’;
b)
determina la causa originaria dell’erroneo funzionamento o dell’errore;
c)
adotta le misure correttive del caso, anche provvedendo a rettificare eventuali dati errati contenuti nella comunicazione delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro, se del caso.
3. Il gestore o l’operatore aereo procede alle rettifiche ed espleta le attività correttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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