Art. 61

Separazione delle funzioni

In vigore dal 21 giu 2012
Separazione delle funzioni Ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera c), il gestore o l’operatore aereo definisce le responsabilità per tutte le attività riguardanti il flusso dei dati e per tutte le attività di controllo in modo da separare eventuali funzioni contrastanti. In assenza di altre attività di controllo, il gestore o l’operatore aereo garantisce, per tutte le attività riguardanti il flusso di dati in maniera proporzionata ai rischi intrinseci rilevati, che tutte le informazioni e i dati pertinenti siano confermati da almeno una persona che non ha partecipato alla determinazione e alla comunicazione di tali informazioni o dati. Il gestore o l’operatore aereo gestisce le competenze necessarie per far fronte alle varie responsabilità nonché provvede a un’adeguata assegnazione delle responsabilità, degli incarichi di formazione e delle revisioni del rendimento.
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