Art. 60

Assicurazione della qualità delle tecnologie dell’informazione

In vigore dal 21 giu 2012
Assicurazione della qualità delle tecnologie dell’informazione Ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), il gestore o l’operatore aereo garantisce che il sistema informatico sia progettato, documentato, testato, messo in atto, controllato e sottoposto a manutenzione in modo da fornire un’elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a). Il controllo del sistema informatico comprende il controllo dell’accesso, il controllo del back-up, il recupero dei dati, la continuità e la sicurezza.
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Assicurazione della qualità delle tecnologie dell’informazione (Art. 60 Regolamento (UE) 2012/601) — Testo vigente | Portale Normativo