Art. 60 · Assicurazione della qualità delle tecnologie dell’informazione

Art. 60

Assicurazione della qualità delle tecnologie dell’informazione

In vigore dal 21 giu 2012
Assicurazione della qualità delle tecnologie dell’informazione Ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), il gestore o l’operatore aereo garantisce che il sistema informatico sia progettato, documentato, testato, messo in atto, controllato e sottoposto a manutenzione in modo da fornire un’elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a). Il controllo del sistema informatico comprende il controllo dell’accesso, il controllo del back-up, il recupero dei dati, la continuità e la sicurezza.
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