Art. 59

Assicurazione della qualità

In vigore dal 21 giu 2012
Assicurazione della qualità 1.   Ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a), il gestore o l’operatore aereo provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli regolari e prima dell’uso e affinché ne sia verificata la conformità a norme sulla misura riconducibili a eventuali norme internazionali esistenti in materia, sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati. Qualora taluni componenti dei sistemi di misura non possano essere tarati, il gestore o l’operatore aereo menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative. Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore o l’operatore aereo provvede ad attuare prontamente i correttivi necessari. 2.   Per quanto concerne i sistemi di misura in continuo delle emissioni, il gestore applica i principi di assicurazione della qualità in conformità alla norma «Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici» (EN 14181), comprese le misure parallele rispetto ai metodi di riferimento standard, almeno una volta all’anno, garantendo l’esecuzione da parte di personale competente. Se tali attività di assicurazione della qualità prescrivono il rispetto di valori limite delle emissioni (ELV) come parametri necessari per la base della taratura e dei controlli delle prestazioni, la concentrazione oraria media annua del gas a effetto serra è utilizzata come surrogato per tali ELV. Qualora il gestore riscontri una non conformità ai requisiti di assicurazione della qualità, tra cui l’obbligo di eseguire una nuova taratura, deve darne comunicazione all’autorità competente e adottare le azioni correttive senza indebiti ritardi.
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