Art. 70
Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità competente
In vigore dal 21 giu 2012
Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità competente
1. L’autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni:
a)
il gestore o l’operatore aereo non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall’, paragrafo 1;
b)
la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all’, paragrafo 1, non è conforme al presente regolamento;
c)
la comunicazione delle emissioni di un gestore o di un operatore aereo non è stata verificata ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012.
2. Se, nella relazione di verifica di cui al regolamento (UE) n. 600/2012, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore o dall’operatore aereo prima del rilascio della dichiarazione sulla verifica, l’autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima delle emissioni dell’impianto o dell’operatore aereo. L’autorità competente comunica al gestore o all’operatore aereo se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione delle emissioni. Il gestore o l’operatore aereo mettono tali informazioni a disposizione del responsabile della verifica.
3. Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell’approvazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell’accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni.
Storico versioni
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