Art. 71

Accesso alle informazioni

In vigore dal 21 giu 2012
Accesso alle informazioni Le comunicazioni sulle emissioni in possesso dell’autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità nel rispetto delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2003/4/CE. In relazione all’applicazione dell’eccezione di cui all’, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, i gestori o gli operatori aereo possono indicare nella loro comunicazione quali informazioni siano considerate commercialmente sensibili.
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