Art. 73
Garantire la coerenza con le altre comunicazioni
In vigore dal 21 giu 2012
Garantire la coerenza con le altre comunicazioni
Ciascuna attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE svolta da un gestore o da un operatore aereo è identificata, se del caso, per mezzo dei codici previsti dai seguenti sistemi di comunicazione:
a)
il formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common Reporting Format) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
b)
il codice identificativo dell’impianto quale riportato nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
c)
l’attività degli impianti IPPC di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006;
d)
il codice designatore NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
Storico versioni
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