Art. 73 · Garantire la coerenza con le altre comunicazioni

Art. 73

Garantire la coerenza con le altre comunicazioni

In vigore dal 21 giu 2012
Garantire la coerenza con le altre comunicazioni Ciascuna attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE svolta da un gestore o da un operatore aereo è identificata, se del caso, per mezzo dei codici previsti dai seguenti sistemi di comunicazione: a) il formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common Reporting Format) per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; b) il codice identificativo dell’impianto quale riportato nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); c) l’attività degli impianti IPPC di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006; d) il codice designatore NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
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