Art. 74

Formati per lo scambio elettronico dei dati

In vigore dal 21 giu 2012
Formati per lo scambio elettronico dei dati 1.   Gli Stati membri possono obbligare il gestore e l’operatore aereo a utilizzare modelli elettronici e specifiche sul formato dei file per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle modifiche al piano di monitoraggio, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni dei miglioramenti. Tali modelli elettronici o specifiche sul formato dei file definiti dagli Stati membri contengono almeno le informazioni riportate nei modelli elettronici e nelle specifiche sul formato dei file pubblicati dalla Commissione. 2.   Nel definire i modelli elettronici o le specifiche sul formato dei file di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a una o a entrambe le seguenti opzioni: a) specifiche sul formato dei file che utilizzino un linguaggio di comunicazione elettronico standard (in prosieguo denominato il «linguaggio di comunicazione dell’EU ETS») basato su XML da utilizzare con sistemi automatizzati avanzati; b) modelli pubblicati in un formato utilizzabile da software per ufficio standard, compresi fogli elettronici e file di programmi di scrittura.
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Formati per lo scambio elettronico dei dati (Art. 74 Regolamento (UE) 2012/601) — Testo vigente | Portale Normativo