Art. 75

Uso di sistemi automatizzati

In vigore dal 21 giu 2012
Uso di sistemi automatizzati 1.   Se uno Stato membro decide di utilizzare sistemi automatizzati per lo scambio elettronico dei dati basati sul linguaggio di comunicazione dell’EU ETS ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), tali sistemi garantiscono in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, grazie all’applicazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologie: a) l’integrità dei dati, tale per cui i messaggi elettronici non vengono modificati durante la trasmissione; b) la riservatezza dei dati, grazie all’impiego di tecniche di sicurezza, tra cui le tecniche di criptazione, per cui i dati sono accessibili soltanto al destinatario e nessuna informazione può essere intercettata da terzi non autorizzati; c) l’autenticità dei dati, per cui l’identità del mittente e del destinatario dei dati è nota e verificata; d) la non disconoscibilità dei dati, per cui la parte che ha partecipato a un’operazione non può negare di aver ricevuto un’attività né può l’altra parte negare di aver inviato un’attività, applicando metodiche quali la firma digitale o la verifica indipendente delle salvaguardie del sistema. 2.   Eventuali sistemi automatizzati utilizzati dagli Stati membri tramite il linguaggio di comunicazione dell’EU ETS per la comunicazione tra autorità competente, gestore e operatore aereo, nonché tra responsabile della verifica e organismo di accreditamento ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2012, soddisfano i seguenti requisiti non funzionali, grazie all’attuazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologia: a) il controllo dell’accesso, per cui possono accedere al sistema soltanto soggetti autorizzati e nessun dato può essere letto, scritto o aggiornato da soggetti non autorizzati, grazie all’applicazione di misure tecnologiche che garantiscano quanto segue: i) la restrizione dell’accesso fisico all’hardware su cui poggiano i sistemi automatizzati tramite barriere fisiche; ii) la restrizione dell’accesso logico ai sistemi automatizzati grazie all’impiego di tecnologie per l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione; b) la disponibilità, per cui l’accessibilità ai dati è garantita anche dopo un periodo di tempo significativo e dopo l’introduzione di eventuali nuovi software; c) la pista di audit, per cui si ha la certezza che le eventuali modifiche ai dati possono sempre essere individuate e analizzate in retrospettiva.
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