Art. 15
Approvazione di modifiche del piano di monitoraggio
In vigore dal 21 giu 2012
Approvazione di modifiche del piano di monitoraggio
1. Il gestore o l’operatore aereo notifica tempestivamente all’autorità competente ogni proposta di modifica del piano di monitoraggio.
Tuttavia, l’autorità competente può autorizzare il gestore o l’operatore aereo a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, eventuali modifiche al piano di monitoraggio che non siano significative ai sensi del paragrafo 3.
2. Ogni significativa modifica del piano di monitoraggio ai sensi dei paragrafi 3 e 4 è soggetta all’approvazione dell’autorità competente.
Qualora l’autorità competente consideri una modifica non significativa, essa ne dà tempestiva comunicazione al gestore o all’operatore aereo.
3. Tra le modifiche significative al piano di monitoraggio di un impianto si annoverano le seguenti:
a)
modifiche alla categoria dell’impianto;
b)
in deroga all’, paragrafo 8, modifiche relative alla classificazione dell’impianto come impianto a basse emissioni;
c)
modifiche alle fonti di emissione;
d)
una modifica che comporta il passaggio da una metodologia basata su calcoli a una metodologia fondata su misure, o viceversa, per determinare le emissioni;
e)
una modifica al livello applicato;
f)
l’introduzione di nuovi flussi di fonti;
g)
una modifica alla classificazione dei flussi di fonti che comporti un cambiamento tra flussi di fonti di maggiore o minore entità o flussi de minimis;
h)
una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev’essere indicato nel piano di monitoraggio;
i)
l’introduzione di nuove procedure connesse al campionamento, all’analisi o alla taratura, se le modifiche di tali procedure hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi alle emissioni;
j)
l’applicazione o l’adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio.
4. Tra le modifiche significative apportate ai piani di monitoraggio di un operatore aereo si annoverano:
a)
per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:
i)
una modifica dei livelli relativi al consumo di carburante;
ii)
un cambiamento dei valori dei fattori di emissione previsti nel piano di monitoraggio;
iii)
un cambiamento tra metodi di calcolo previsti nell’allegato III;
iv)
l’introduzione di nuovi flussi di fonti;
v)
una modifica alla classificazione dei flussi di fonti che comporti un cambiamento da un flusso di fonti di minore entità a un flusso di fonti di maggiore entità;
vi)
modifiche relative allo status dell’operatore aereo inteso come emettitore di entità ridotta ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:
i)
un cambiamento dallo status non commerciale a quello commerciale del servizio di trasporto aereo fornito;
ii)
una modifica riguardante l’oggetto del servizio di trasporto aereo, inteso come trasporto passeggeri, merci o posta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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