Art. 54

Emettitori di entità ridotta

In vigore dal 21 giu 2012
Emettitori di entità ridotta 1.   L’operatore aereo che effettui meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno e l’operatore aereo che effettui voli per un totale di emissioni annue prodotte inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 l’anno sono considerati emettitori di entità ridotta. 2.   In deroga all’, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di combustibile utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo corrispondenti a quelle accessibili a Eurocontrol, ed evitare in tal modo stime in difetto delle emissioni. Gli strumenti applicabili, compresa l’applicazione di fattori di correzione per compensare eventuali inaccuratezze nei metodi di modellazione, possono essere utilizzati solo previa approvazione della Commissione. 3.   In deroga all’, un emettitore di entità ridotta che intenda utilizzare uno qualsiasi degli strumenti menzionati al paragrafo 2 del presente articolo può presentare nel piano di monitoraggio delle emissioni soltanto le seguenti informazioni: a) le informazioni richieste ai sensi dell’allegato I, sezione 2, paragrafo 1; b) dati comprovanti il rispetto delle soglie per emettitori di piccola entità fissate nel paragrafo 1 del presente articolo; c) il nome o il riferimento dello strumento di cui al paragrafo 2 del presente articolo che saranno usati per calcolare il consumo di combustibile. Un emettitore di entità ridotta è esonerato dall’obbligo di fornire i documenti giustificativi di cui all’, paragrafo 1, terzo comma. 4.   Se un operatore aereo impiega uno qualsiasi degli strumenti di cui al paragrafo 2 e, durante un anno di comunicazione, supera la soglia specificata al paragrafo 1, questi deve darne tempestiva notifica all’autorità competente. L’operatore aereo presenta tempestivamente all’autorità competente ai fini dell’approvazione una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a), punto vi). Tuttavia, l’autorità competente autorizza l’operatore aereo a continuare a utilizzare uno strumento di cui al paragrafo 2 se quest’ultimo dimostra, in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente, che le soglie di cui al paragrafo 1 non sono già state superate nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non saranno nuovamente superate a partire dal periodo di comunicazione successivo.
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