Art. 52

Metodologia di controllo per le emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

In vigore dal 21 giu 2012
Metodologia di controllo per le emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo 1.   Ogni operatore aereo calcola le emissioni annue di CO2 prodotte dalle attività di trasporto aereo moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile espresso in tonnellate per il rispettivo fattore di emissione. 2.   Ogni operatore aereo determina il consumo di combustibile per ciascun volo e per ciascun combustibile, tenendo conto anche del combustibile consumato dal motore ausiliario. A tal fine l’operatore aereo si avvale di uno dei metodi di cui all’allegato III, sezione 1. L’operatore aereo sceglie il metodo che fornisce i dati più completi e tempestivi, con l’incertezza più bassa e senza dover sostenere costi sproporzionatamente elevati. 3.   Ogni operatore aereo determina il rifornimento di combustibile di cui all’allegato III, sezione 1, in base a uno dei seguenti elementi: a) la misura effettuata dal fornitore del combustibile e risultante dalle note di consegna del combustibile o dalle fatture emesse per ogni volo; b) i dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento, nel registro tecnico dell’aeromobile oppure trasmessi per via elettronica dall’aeromobile all’operatore aereo. 4.   L’operatore aereo determina il contenuto di combustibile del serbatoio sulla scorta dei dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento o nel registro tecnico dell’aeromobile oppure trasmette tali dati per via elettronica dall’aeromobile all’operatore aereo. 5.   Gli operatori aerei applicano il livello 2, in conformità all’allegato III, sezione 2. Tuttavia, gli operatori aerei che, nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio attuale, hanno comunicato emissioni medie annuali uguali o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2 fossile possono applicare almeno il livello 1 così come definito nell’allegato III, sezione 2. Tutti gli operatori aerei possono applicare almeno il livello 1 come definito nell’allegato III, sezione 2, per i flussi di fonti corrispondenti collettivamente a meno di 5 000 tonnellate di CO2 fossile all’anno oppure a meno del 10 %, fino a un contributo massimo di 100 000 tonnellate di CO2 fossile all’anno, a seconda di quale quantitativo è superiore in termini di valore assoluto. Qualora, ai fini del presente comma, i dati sulle emissioni comunicate non siano disponibili o non siano più applicabili, l’operatore aereo può utilizzare una stima o proiezione prudenziale per determinare le emissioni medie annuali. 6.   Se il quantitativo del rifornimento di combustibile o il quantitativo di combustibile rimasto nei serbatoi è determinato in unità di volume, espresse in litri, l’operatore aereo deve convertirlo da volume in massa, utilizzando i valori di densità effettivi. L’operatore aereo determina la densità effettiva in base a uno dei seguenti metodi: a) i sistemi di misura a bordo; b) la densità misurata dal fornitore del combustibile al momento del rifornimento del combustibile e indicata sulla fattura o nella nota di consegna del combustibile. La densità effettiva è espressa in kg/litro e determinata per la temperatura applicabile per una misurazione specifica. Nell’eventualità in cui non siano disponibili valori di densità effettiva, si applica un fattore di densità standard di 0,8 kg/litro, previa approvazione dell’autorità competente. 7.   Per effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, l’operatore aereo ricorre ai fattori di emissione predefiniti di cui all’allegato III, tabella 2. Ai fini della comunicazione, tale approccio è ritenuto di livello 1. Nel caso dei combustibili non elencati nella suddetta tabella, l’operatore aereo determina il fattore di emissione in conformità all’; questo approccio è considerato di livello 2. Per questi combustibili, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria. 8.   In deroga al paragrafo 7, per i combustibili scambiati a fini commerciali l’operatore aereo può ricavare, previa approvazione dell’autorità competente, il fattore di emissione, o il contenuto in carbonio sul quale questo si basa, o il potere calorifico netto dai dati sugli acquisti per il rispettivo combustibile indicati dal fornitore del combustibile, a condizione che siano stati ricavati secondo norme accettate a livello internazionale e che non sia possibile applicare i fattori di emissione di cui all’allegato III, tabella 2.
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