Art. 50

Disposizioni generali

In vigore dal 21 giu 2012
Disposizioni generali 1.   Ogni operatore aereo monitora e comunica le emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo per tutti i voli menzionati nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE che sono effettuati dall’operatore aereo nel periodo di comunicazione e per i quali l’operatore è responsabile. A tal fine, l’operatore aereo attribuisce tutti i voli all’anno civile in base all’ora di partenza espressa in tempo coordinato universale (UTC). 2.   L’operatore aereo che intende richiedere le quote gratuitamente in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, nell’arco dei rispettivi anni di monitoraggio, anche i dati sulle tonnellate-chilometro per gli stessi voli. 3.   Al fine di individuare l’operatore aereo unico di cui all’, lettera o), della direttiva 2003/87/CE responsabile di un volo, si utilizza il nominativo radio (call sign) impiegato per il controllo del traffico aereo. Il nominativo radio è uno dei seguenti: a) il codice designatore ICAO di cui al riquadro 7 del piano di volo; b) in mancanza del codice designatore ICAO dell’operatore aereo, il marchio di registrazione dell’aeromobile. 4.   Se l’identità dell’operatore aereo è sconosciuta, l’autorità competente ritiene che l’operatore sia il proprietario dell’aeromobile, salvo che questi non dimostri l’identità dell’operatore aereo responsabile.
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