Art. 48
CO2 intrinseco
In vigore dal 21 giu 2012
CO2 intrinseco
1. Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto in un gas naturale o in un gas di scarico tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria, è incluso nel fattore di emissione per quel combustibile.
2. Se il CO2 intrinseco deriva dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o comprese ai sensi dell’ della medesima direttiva ed è successivamente trasferito, in quanto parte di combustibile, a un altro impianto ai fini di un’attività contemplata dalla medesima direttiva, esso non è conteggiato tra le emissioni dell’impianto di origine.
Tuttavia, se il CO2 intrinseco è rilasciato o trasferito dall’impianto verso entità non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE, esso è conteggiato tra le emissioni dell’impianto di origine.
3. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito dall’impianto sia presso l’impianto cedente sia presso l’impianto destinatario. In tal caso, i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito e ceduto sono identici.
Se i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito e ceduto non sono identici, nelle comunicazioni delle emissioni degli impianti cedente e destinatario è utilizzata la media aritmetica di entrambi i valori misurati, nel caso in cui tra i valori esista uno scostamento che può essere spiegato con l’imprecisione dei sistemi di misurazione. In tal caso, l’adeguamento di tale valore è menzionato nella comunicazione delle emissioni.
Se lo scostamento tra i valori non è spiegabile con l’imprecisione approvata dei sistemi di misurazione, i gestori degli impianti cedente e destinatario allineano i valori misurati applicando adeguamenti prudenziali approvati dall’autorità competente.
Storico versioni
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