Art. 46

Comprovare il calcolo delle emissioni

In vigore dal 21 giu 2012
Comprovare il calcolo delle emissioni Il gestore comprova le emissioni determinate mediante una metodologia fondata su misure, a eccezione delle emissioni di protossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido nitrico e dei gas a effetto serra trasferiti a una rete di trasporto o in un sito di stoccaggio, calcolando le emissioni annue di ciascun gas a effetto serra considerato per le stesse fonti di emissioni e per gli stessi flussi di fonti. Non è necessario adottare metodi fondati su un sistema di livelli.
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Comprovare il calcolo delle emissioni (Art. 46 Regolamento (UE) 2012/601) — Testo vigente | Portale Normativo