Art. 45

Dati mancanti

In vigore dal 21 giu 2012
Dati mancanti 1.   Se un elemento dell’apparecchiatura usata per la misurazione nell’ambito del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni è guasto per più di cinque giorni consecutivi di un anno civile, il gestore ne dà tempestiva comunicazione all’autorità competente e propone provvedimenti adeguati per migliorare la qualità del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni interessato. 2.   Se non è possibile disporre di un’ora valida di dati o di un periodo di comunicazione valido più breve ai sensi dell’, paragrafo 1, per uno o più parametri della metodologia fondata su misure, perché le apparecchiature non possono essere controllate o sono fuori dalla portata o guaste, il gestore determina i valori di sostituzione di ciascuna ora di dati mancante. 3.   Se non è possibile disporre di un’ora valida di dati o di un periodo di comunicazione valido più breve per un parametro misurato direttamente come concentrazione, il gestore calcola un valore di sostituzione come la somma di una concentrazione media e il doppio della deviazione standard associata a questa media, facendo ricorso all’equazione 4 nell’allegato VIII. Se per determinare questi valori di sostituzione non si applica il periodo di comunicazione, a causa di modifiche tecniche significative introdotte nell’impianto, il gestore concorda con l’autorità competente un calendario rappresentativo per determinare la deviazione media e standard, possibilmente nell’arco di un anno. 4.   Se non è possibile disporre di un’ora valida di dati per un parametro diverso dalla concentrazione, il gestore ottiene valori di sostituzione per quel parametro tramite un modello di bilancio di massa adeguato o un bilancio energetico del processo adeguato. Il gestore convalida i risultati utilizzando i restanti parametri della metodologia fondata su misure e i dati misurati in condizioni di lavoro regolari, considerando un periodo di tempo di durata analoga a quello che interessa la lacuna di dati.
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