Art. 46 · Comprovare il calcolo delle emissioni

Art. 46

Comprovare il calcolo delle emissioni

In vigore dal 21 giu 2012
Comprovare il calcolo delle emissioni Il gestore comprova le emissioni determinate mediante una metodologia fondata su misure, a eccezione delle emissioni di protossido di azoto (N2O) derivanti dalla produzione di acido nitrico e dei gas a effetto serra trasferiti a una rete di trasporto o in un sito di stoccaggio, calcolando le emissioni annue di ciascun gas a effetto serra considerato per le stesse fonti di emissioni e per gli stessi flussi di fonti. Non è necessario adottare metodi fondati su un sistema di livelli.
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