Art. 49

CO2 trasferito

In vigore dal 21 giu 2012
CO2 trasferito 1.   Il gestore sottrae dalle emissioni dell’impianto qualsiasi quantitativo di CO2 proveniente da carbonio fossile nelle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE che non è rilasciato dall’impianto ma trasferito fuori da questo verso uno dei seguenti siti: a) un impianto per la cattura dei gas a effetto serra ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; b) una rete di trasporto dei gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; c) un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine. Per qualsiasi altro tipo di trasferimenti di CO2 fuori dall’impianto non è consentito sottrarre il CO2 dalle emissioni dell’impianto. 2.   Il gestore dell’impianto da cui è trasferito il CO2 identifica l’impianto destinatario nella sua comunicazione annuale delle emissioni specificandone il codice identificativo, riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (11). Il primo comma si applica altresì all’impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell’impianto cedente. 3.   Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure in conformità, tra gli altri, agli . La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di CO2 trasferito. 4.   Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto all’altro, il gestore applica il livello 4 definito nella sezione 1 dell’allegato VIII. Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l’applicazione del livello 4 definito nella sezione 1 dell’allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. 5.   Il gestore può determinare i quantitativi di CO2 trasferiti dall’impianto sia presso l’impianto cedente sia presso l’impianto destinatario. In tal caso si applica il paragrafo 48, paragrafo 3.
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