Art. 51
Presentazione di piani di monitoraggio
In vigore dal 21 giu 2012
Presentazione di piani di monitoraggio
1. Almeno quattro mesi prima di iniziare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, un operatore aereo presenta all’autorità competente un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, conformemente all’.
In deroga al primo comma, un operatore aereo che svolge per la prima volta un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE che non poteva essere prevista con quattro mesi di anticipo trasmette all’autorità competente il piano di monitoraggio tempestivamente e comunque entro sei settimane dopo lo svolgimento di tale attività. L’operatore aereo fornisce all’autorità competente un’adeguata giustificazione dei motivi per cui non è stato possibile trasmettere un piano di monitoraggio quattro mesi prima dell’inizio dell’attività.
Se lo Stato membro di riferimento di cui all’articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE non è noto in anticipo, l’operatore aereo presenta il piano di monitoraggio non appena entra in possesso di informazioni sull’autorità competente dello Stato membro di riferimento.
2. Se l’operatore aereo intende richiedere le quote gratuitamente, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, questi presenta anche un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro. Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso almeno quattro mesi prima dell’inizio di uno dei seguenti periodi:
a)
l’anno di monitoraggio di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per le domande presentate in virtù di detto articolo;
b)
il secondo anno civile del periodo menzionato all’articolo 3 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per le domande presentate in virtù dell’articolo 3 septies della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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