Art. 48 · CO2 intrinseco

Art. 48

CO2 intrinseco

In vigore dal 21 giu 2012
CO2 intrinseco 1.   Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto in un gas naturale o in un gas di scarico tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria, è incluso nel fattore di emissione per quel combustibile. 2.   Se il CO2 intrinseco deriva dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE o comprese ai sensi dell’ della medesima direttiva ed è successivamente trasferito, in quanto parte di combustibile, a un altro impianto ai fini di un’attività contemplata dalla medesima direttiva, esso non è conteggiato tra le emissioni dell’impianto di origine. Tuttavia, se il CO2 intrinseco è rilasciato o trasferito dall’impianto verso entità non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE, esso è conteggiato tra le emissioni dell’impianto di origine. 3.   I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito dall’impianto sia presso l’impianto cedente sia presso l’impianto destinatario. In tal caso, i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito e ceduto sono identici. Se i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito e ceduto non sono identici, nelle comunicazioni delle emissioni degli impianti cedente e destinatario è utilizzata la media aritmetica di entrambi i valori misurati, nel caso in cui tra i valori esista uno scostamento che può essere spiegato con l’imprecisione dei sistemi di misurazione. In tal caso, l’adeguamento di tale valore è menzionato nella comunicazione delle emissioni. Se lo scostamento tra i valori non è spiegabile con l’imprecisione approvata dei sistemi di misurazione, i gestori degli impianti cedente e destinatario allineano i valori misurati applicando adeguamenti prudenziali approvati dall’autorità competente.
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