Art. 55

Fonti di incertezza

In vigore dal 21 giu 2012
Fonti di incertezza 1.   L’operatore aereo individua le cause di incertezza e i rispettivi livelli di incertezza. L’operatore aereo tiene conto di tali informazioni ai fini della metodologia di monitoraggio ai sensi dell’, paragrafo 2. 2.   Se l’operatore aereo calcola i rifornimenti di combustibile conformemente all’, paragrafo 3, lettera a), non è necessario che presenti altri elementi per comprovare il livello di incertezza associato. 3.   Nei casi in cui il rifornimento di combustibile o il combustibile contenuto nei serbatoi sia misurato con i sistemi di bordo ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), il livello di incertezza associato alle misure del combustibile è comprovato da tutti i seguenti elementi: a) le specifiche del costruttore dell’aeromobile che determinano i livelli di incertezza dei sistemi di misura del combustibile di bordo; b) documenti che comprovano lo svolgimento dei controlli di routine in merito al corretto funzionamento dei sistemi di misura del combustibile. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’operatore aereo può basare l’incertezza per tutte le altre componenti della metodologia di monitoraggio su un parere esperto prudente, che tenga conto del numero stimato di voli effettuati durante il periodo di comunicazione. 5.   L’operatore aereo effettua periodicamente attività adeguate di controllo, inclusi i controlli incrociati tra il quantitativo di combustibile rifornito risultante dalle fatture e il quantitativo di combustibile rifornito indicato dalla misura effettuata a bordo e, qualora siano rilevate discrepanze notevoli, adotta misure correttive.
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