Art. 17

Fattibilità tecnica

In vigore dal 21 giu 2012
Fattibilità tecnica Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l’applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l’autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione del gestore o dell’operatore aereo. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità da parte del gestore o dell’operatore aereo delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito proposto, che possa essere attuato entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Tali risorse tecniche comprendono la disponibilità delle tecniche e delle tecnologie previste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:601:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo