Art. 19

Classificazione degli impianti e dei flussi di fonti

In vigore dal 21 giu 2012
Classificazione degli impianti e dei flussi di fonti 1.   Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli, ogni gestore definisce la categoria del suo impianto ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, di ciascun flusso di fonti ai sensi del paragrafo 3. 2.   Il gestore classifica ciascun impianto in base alle seguenti categorie: a) impianto di categoria A, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l’attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono pari o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2(e); b) impianto di categoria B, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l’attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 50 000 tonnellate di CO2(e) e pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2(e); c) impianto di categoria C, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l’attuale periodo di scambio, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 500 000 tonnellate di CO2(e). 3.   Il gestore classifica ciascun flusso di fonti mettendo a confronto il flusso di fonti con la somma di tutti i valori assoluti di CO2 fossile e CO2(e) corrispondenti a tutti i flussi di fonti inclusi nelle metodologie fondate su calcoli e con la somma di tutte le emissioni da fonti monitorate utilizzando metodologie fondate su misure, al lordo del CO2 trasferito. Ciascun flusso di fonti è classificato in una delle seguenti categorie: a) flussi di fonti di minore entità, nel caso in cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 5 000 tonnellate di CO2 fossile all’anno o a meno del 10 %, fino a un contributo totale massimo di 100 000 tonnellate di CO2 fossile all’anno, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di valore assoluto; b) flussi di fonti de minimis, tali per cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondono collettivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO2 fossile all’anno o a meno del 2 %, fino a un contributo totale massimo di 20 000 tonnellate di CO2 fossile all’anno, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di valore assoluto; c) flussi di fonti di maggiore entità, qualora i flussi di fonti non rientrino in nessuna delle categorie di cui alle lettere a) e b). 4.   Se le emissioni medie annuali verificate riferite al periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio attuale per l’impianto non sono disponibili o sono inadeguate, il gestore ricorre a una stima di tipo conservativo delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, per stabilire la categoria dell’impianto.
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