Art. 20

Limiti del sistema di monitoraggio

In vigore dal 21 giu 2012
Limiti del sistema di monitoraggio 1.   Il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto. Entro tali limiti il gestore tiene conto di tutte le corrispondenti emissioni di gas a effetto serra prodotte da tutte le fonti e dai flussi di fonti riconducibili ad attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE svolte nell’impianto, nonché riconducibili alle attività e ai gas a effetto serra aggiunti da uno Stato membro a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE. Il gestore tiene conto inoltre delle emissioni prodotte sia nelle operazioni normali che in occasione di eventi straordinari tra cui l’avviamento, l’arresto e situazioni di emergenza nell’arco del periodo di comunicazione, a eccezione delle emissioni provenienti dai macchinari utilizzati a fini di trasporto. 2.   Per definire la procedura di monitoraggio e comunicazione, il gestore tiene conto delle prescrizioni specifiche per alcuni settori di cui all’allegato IV. 3.   Qualora siano individuate fuoriuscite da un complesso di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d’acqua, dette fuoriuscite sono considerate come fonti di emissione per l’impianto di cui trattasi e sono monitorate in conformità alle disposizioni dell’allegato IV, sezione 23, del presente regolamento. L’autorità competente può autorizzare l’esclusione dalla procedura di monitoraggio e comunicazione di una fonte di emissioni dovute a fuoriuscite se sono stati adottati, a norma dell’ della direttiva 2009/31/CE, i provvedimenti correttivi necessari e tali fuoriuscite non determinano più emissioni o rilascio nella colonna d’acqua.
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