Art. 16

Attuazione e documentazione delle modifiche

In vigore dal 21 giu 2012
Attuazione e documentazione delle modifiche 1.   Il gestore o l’operatore aereo può effettuare i monitoraggi e le comunicazioni conformemente al piano di monitoraggio modificato prima di ottenere l’approvazione o le informazioni di cui all’, paragrafo 2, nel caso in cui possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o che il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati sulle emissioni incompleti. In caso di dubbio il gestore o l’operatore aereo effettua tutti i monitoraggi e le comunicazioni e produce una documentazione intermedia in parallelo, utilizzando sia il piano di monitoraggio modificato sia quello originale. 2.   Dopo aver ottenuto l’approvazione o le informazioni di cui all’, paragrafo 2, il gestore o l’operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta del piano di monitoraggio modificato. 3.   Il gestore o l’operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. In ciascuna comunicazione, è tenuto a precisare: a) una descrizione chiara della modifica apportata; b) le ragioni dell’introduzione della modifica; c) la data in cui la modifica è stata comunicata all’autorità competente; d) la data in cui l’autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all’, paragrafo 1, se disponibile, e la data dell’approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all’, paragrafo 2; e) la data di inizio dell’applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
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