Art. 16
Attuazione e documentazione delle modifiche
In vigore dal 21 giu 2012
Attuazione e documentazione delle modifiche
1. Il gestore o l’operatore aereo può effettuare i monitoraggi e le comunicazioni conformemente al piano di monitoraggio modificato prima di ottenere l’approvazione o le informazioni di cui all’, paragrafo 2, nel caso in cui possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o che il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati sulle emissioni incompleti.
In caso di dubbio il gestore o l’operatore aereo effettua tutti i monitoraggi e le comunicazioni e produce una documentazione intermedia in parallelo, utilizzando sia il piano di monitoraggio modificato sia quello originale.
2. Dopo aver ottenuto l’approvazione o le informazioni di cui all’, paragrafo 2, il gestore o l’operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta del piano di monitoraggio modificato.
3. Il gestore o l’operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. In ciascuna comunicazione, è tenuto a precisare:
a)
una descrizione chiara della modifica apportata;
b)
le ragioni dell’introduzione della modifica;
c)
la data in cui la modifica è stata comunicata all’autorità competente;
d)
la data in cui l’autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all’, paragrafo 1, se disponibile, e la data dell’approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all’, paragrafo 2;
e)
la data di inizio dell’applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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