Art. 18
Costi sproporzionatamente elevati
In vigore dal 21 giu 2012
Costi sproporzionatamente elevati
1. Se un gestore o un operatore aereo dichiara di incorrere in costi sproporzionatamente elevati applicando una determinata metodologia di monitoraggio, l’autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.
L’autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se la stima dei costi è superiore al beneficio. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 20 EUR per quota di emissione; inoltre, si tiene conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita economica delle apparecchiature.
2. Nel considerare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne la scelta dei livelli per i dati relativi all’attività, l’autorità competente utilizza come fattore di miglioramento di cui al paragrafo 1 la differenza tra l’incertezza attualmente ottenuta e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe dal miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annuali causate da quel flusso di fonti nell’arco degli ultimi tre anni.
Se le emissioni medie annuali causate da quel flusso di fonti nell’arco degli ultimi tre anni non sono disponibili, il gestore o l’operatore aereo fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l’incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall’errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.
3. Nel considerare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne le misure che accrescono la qualità delle emissioni comunicate ma che non hanno un impatto diretto sull’accuratezza dei dati relativi all’attività, l’autorità competente utilizza un fattore di miglioramento corrispondente all’1 % delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi di fonti degli ultimi tre periodi di comunicazione. Tali misure possono comprendere:
a)
il passaggio da valori standard alle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo;
b)
un aumento del numero di analisi per flussi di fonti;
c)
se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti pertinenti dei controlli metrologici legali dello Stato membro in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano le disposizioni adottate ai sensi della direttiva 2004/22/CE o della direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
d)
l’abbreviazione degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione;
e)
miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera significativa il rischio intrinseco o il rischio di controllo.
4. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto in conformità all’ non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo cumulato di 2 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso degli impianti a basse emissioni l’importo massimo è di 500 EUR per periodo di comunicazione.
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