Art. 17
Fattibilità tecnica
In vigore dal 21 giu 2012
Fattibilità tecnica
Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l’applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l’autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione del gestore o dell’operatore aereo. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità da parte del gestore o dell’operatore aereo delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito proposto, che possa essere attuato entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Tali risorse tecniche comprendono la disponibilità delle tecniche e delle tecnologie previste.
Storico versioni
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