Art. 41

Requisiti di livello

In vigore dal 21 giu 2012
Requisiti di livello 1.   Per le fonti di emissione che rilasciano più di 5 000 tonnellate di CO2(e) all’anno, o che contribuiscono a più del 10 % delle emissioni annue totali dell’impianto, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di emissioni assolute, il gestore applica il livello più elevato tra quelli elencati nella sezione 1 dell’allegato VIII. Per tutte le altre fonti di emissione, il gestore applica almeno un livello inferiore rispetto al livello più elevato. 2.   Soltanto se il gestore può dimostrare, in modo giudicato sufficiente dall’autorità competente, che l’applicazione del livello richiesto al paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati e che l’applicazione di un metodo di calcolo utilizzando i livelli previsti dall’ non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, per la fonte di emissione pertinente può essere applicato un livello immediatamente inferiore, assicurando almeno un livello 1.
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Requisiti di livello (Art. 41 Regolamento (UE) 2012/601) — Testo vigente | Portale Normativo