Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 nov 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «contratti a termine ordinari (futures)», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (10), con consegna ad una data futura prestabilita e al prezzo di aggiudicazione determinato ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento, e pagamento in contanti della reintegrazione del margine di garanzia a fronte di fluttuazioni del prezzo; 2) «contratti a termine assistiti (forwards)», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data futura prestabilita e al prezzo di aggiudicazione determinato ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali la reintegrazione dei margini di garanzia è assistita da garanzie non pecuniarie o garanzie pubbliche, a scelta della controparte centrale; 3) «contratti (spot) a due giorni», le quote messe all'asta a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data prestabilita non ulteriore al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta; 4) «contratti (futures) a cinque giorni», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data prestabilita non ulteriore al quinto giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta; 5) «offerta», l'offerta, presentata nell'ambito di un'asta, per l'acquisto di un determinato volume di quote ad un determinato prezzo; 6) «periodo d'offerta», il periodo entro il quale è possibile presentare le offerte; 7) «giorno d'apertura», qualsiasi giorno nel quale la piattaforma d'asta e il sistema di compensazione o sistema di regolamento ad essa collegati sono aperti per le negoziazioni; 8) «impresa di investimento», l'impresa ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE; 9) «ente creditizio», l'impresa ai sensi dell', punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); 10) «strumento finanziario», un titolo ai sensi dell', paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento; 11) «mercato secondario», il mercato in cui le quote sono comprate o vendute prima o dopo che siano assegnate gratuitamente o mediante asta; 12) «impresa madre», l'impresa madre ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (12); 13) «impresa figlia», l'impresa figlia ai sensi degli della settima direttiva 83/349/CEE; 14) «impresa affiliata», l'impresa legata all'impresa madre o ad un'impresa figlia dal rapporto definito nell', paragrafo 1, della settima direttiva 83/349/CEE; 15) «controllo», il controllo nell'accezione di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13), come applicata nella comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (14). Per le imprese di proprietà statale, la nozione di controllo è determinata in base al considerando 22 di tale del regolamento e ai punti 52 e 53 di detta comunicazione. 16) «procedimento d'asta», il procedimento comprendente la definizione del calendario dell'asta, il procedimento di ammissione all'asta, il procedimento di presentazione delle offerte, lo svolgimento dell'asta, il calcolo e la notifica dei risultati dell'asta, le disposizioni per il pagamento del prezzo dovuto, la consegna delle quote e la gestione della garanzia necessaria per coprire i rischi delle transazioni, nonché la vigilanza e il monitoraggio del corretto svolgimento delle aste da parte della piattaforma; 17) «riciclaggio», la definizione di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto dei paragrafi 3 e 5 del medesimo articolo; 18) «finanziamento del terrorismo», la definizione di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto del paragrafo 5 del medesimo articolo; 19) «attività criminosa», la definizione di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE; 20) «responsabile del collocamento», qualsiasi soggetto pubblico o privato designato da uno Stato membro ai fini della messa all'asta delle quote per suo conto; 21) «conto di deposito designato», il conto di deposito costituito ai sensi del regolamento della Commissione adottato a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, per la partecipazione al procedimento d'asta o la gestione del procedimento d'asta, ivi compresa la custodia delle quote a titolo di garanzia in attesa della loro consegna a norma del presente regolamento; 22) «conto bancario designato», il conto bancario designato da un responsabile del collocamento, da un offerente o dal suo avente causa per la ricezione dei pagamenti previsti dal presente regolamento; 23) «misure per l'adeguata verifica della clientela», le misure di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto del paragrafo 2 del medesimo articolo; 24) «titolare effettivo», il titolare di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE; 25) «copia debitamente certificata», la copia autentica di un documento originale certificata conforme all'originale da un legale, contabile, notaio o analogo professionista riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato al fine di attestare ufficialmente che una copia è conforme all'originale; 26) «persone politicamente esposte», le persone di cui all', paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE; 27) «abuso di mercato», l'abuso di informazioni privilegiate definito nel punto 28 del presente articolo, o vietato dall', o la manipolazione del mercato definita nel punto 30 del presente articolo o nell', lettera b), o entrambi; 28) «abuso di informazioni privilegiate», l'uso di informazioni privilegiate vietato a norma degli della direttiva 2003/6/CE in relazione ad uno strumento finanziario ai sensi dell', paragrafo 3, di tale direttiva, menzionato all' di tale direttiva, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento; 29) «informazioni privilegiate», le informazione privilegiate di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE in relazione a strumenti finanziari definiti nell', paragrafo 3, di tale direttiva e menzionati nell' della stessa, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento; 30) «manipolazione del mercato», la manipolazione di mercato di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE in relazione a strumenti finanziari definiti nell', paragrafo 3, di tale direttiva e menzionati nell' della stessa, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento; 31) «sistema di compensazione», una o più infrastrutture collegate alla piattaforma in grado di fornire servizi di compensazione, costituzione del margine di garanzia (margining), gestione della garanzia, regolamento e consegna e altri servizi svolti dalla controparte centrale, cui sia possibile accedere direttamente o indirettamente attraverso membri della controparte centrale che fungono da intermediari tra i loro clienti e la controparte centrale stessa; 32) «compensazione», tutte le procedure che precedono l'inizio del periodo d'offerta, si svolgono durante il periodo d'offerta o seguono il periodo d'offerta fino al regolamento e che implicano la gestione dei rischi che dovessero insorgere in tale intervallo, comprendenti in particolare la costituzione del margine di garanzia (margining), la compensazione di posizioni omogenee (netting), la novazione e altri servizi che possono essere prestati da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento; 33) costituzione del margine di garanzia («margining»), il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l'offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l'intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell'offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine; 34) «regolamento», il pagamento, da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa, di una controparte centrale o di un'agenzia di regolamento, dell'importo dovuto per le quote che devono essere consegnate all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento e la consegna delle quote all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento; 35) «controparte centrale», il soggetto che si interpone, o direttamente tra il responsabile del collocamento e l'offerente o il suo avente causa, o tra gli intermediari che li rappresentano, e funge da controparte esclusiva per ciascuno di essi garantendo il pagamento dei proventi dell'asta al responsabile del collocamento o ad un intermediario che lo rappresenti o la consegna all'offerente o ad un intermediario che lo rappresenti delle quote messe all'asta, fatto salvo l'; 36) «sistema di regolamento», qualsiasi infrastruttura, collegata o no alla piattaforma d'asta, in grado di fornire servizi di regolamento comprendenti i servizi di compensazione, (clearing e netting), gestione della garanzia o altri servizi necessari che permettono in via definitiva la consegna delle quote per conto del responsabile del collocamento all’aggiudicatario o al suo avente causa e il pagamento dell'importo dovuto da parte dell'offerente o del suo avente causa al responsabile del collocamento tramite: a) il sistema bancario e il registro dell'Unione; b) una o più agenzie di regolamento che operano per conto del responsabile del collocamento e dell'offerente o del suo avente causa, ai quali questi soggetti possano accedere direttamente oppure indirettamente tramite membri delle agenzie di regolamento fungenti da intermediari; 37) «agenzia di regolamento», il soggetto che opera in qualità di agente e fornisce alla piattaforma i conti attraverso i quali è data esecuzione simultaneamente o quasi simultaneamente, in sicurezza e con garanzie, alle istruzioni di trasferimento delle quote messe all'asta impartite dal responsabile del collocamento o dall’intermediario che lo rappresenta e al pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, del suo avente causa o dell'intermediario che li rappresenta; 38) «garanzia», le forme di garanzia di cui all', lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), comprese le eventuali quote accettate come garanzie dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento; 39) «mercato regolamentato», il mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE; 40) «PMI», i gestori di impianti fissi o gli operatori aerei che sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16); 41) «emettitore di entità ridotta», il gestore di impianti fissi o l'operatore aereo che mediamente ha emesso al massimo 25 000 tonnellate di equivalente di biossido di carbonio nei tre anni civili precedenti l'anno nel quale partecipa all'asta, determinate in base ad emissioni verificate; 42) «gestore del mercato», il gestore del mercato ai sensi dell'', paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2004/39/CE; 43) «stabilimento», una delle seguenti accezioni: a) il luogo di residenza o l'indirizzo permanente nell'Unione ai fini dell', paragrafo 3, terzo comma; b) l'accezione di cui all', paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE, tenendo conto delle prescrizioni di cui all', paragrafo 4, di tale direttiva ai fini dell', paragrafo 2, del presente regolamento; c) l'accezione di cui all', paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE, tenendo conto delle prescrizioni di cui all', paragrafo 4, di tale direttiva ai fini dell', paragrafo 3, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; d) l'accezione di cui all', punto 7, della direttiva 2006/48/CE ai fini dell', paragrafo 3, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all', paragrafo 1, lettera c); e) l'accezione di cui all', paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE ai fini dell', paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei raggruppamenti di imprese di cui all', paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento; f) l'accezione di cui all', paragrafo 1, punto 20, lettera b), della direttiva 2004/39/CE, ai fini dell', paragrafi 4, 5 e 6 e dell', paragrafo 1, del presente regolamento.
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