Art. 18
Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all'asta
In vigore dal 12 nov 2010
Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all'asta
1. I seguenti soggetti sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta:
a)
il gestore di impianti o l'operatore aereo titolare di un conto di deposito, che presenta l'offerta per conto proprio, nonché l'eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l'operatore;
b)
le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
c)
gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
d)
raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;
e)
organismi pubblici o enti di proprietà pubblica che controllano soggetti di cui alla lettera a).
2. Fatta salva l'esenzione di cui all', paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/39/CE, i soggetti cui tale esenzione si applica e che sono autorizzati a norma dell' del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.
3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono chiedere di essere ammessi a partecipare direttamente all'asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto proprio o per conto di clienti.
4. Quando presentano un'offerta per conto dei propri clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, si accertano che i clienti siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o 2.
I clienti dei soggetti di cui al primo comma, qualora a loro volta partecipino all'asta per conto di loro clienti, garantiscono che quest'ultimi siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2. La stessa disposizione si applica per tutti gli altri clienti, lungo la catena commerciale, che partecipano indirettamente alle aste.
5. I soggetti indicati di seguito non sono legittimati a presentare domanda partecipazione diretta all'asta e non possono partecipare alle aste per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli , per proprio conto o per conto di terzi, se svolgono uno dei seguenti ruoli nell'ambito delle aste di cui trattasi:
a)
il responsabile del collocamento;
b)
la piattaforma, nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento ad essa collegati;
c)
i soggetti in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d)
le persone che lavorano per i soggetti di cui alle lettere a) e b).
6. Il sorvegliante d'asta non può partecipare alle aste, né direttamente né indirettamente per il tramite di soggetti ammessi all'asta a norma degli , né per proprio conto né per conto di terzi.
I soggetti in grado ad esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione del sorvegliante d'asta non possono partecipare alle aste, né direttamente né indirettamente per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli , né per proprio conto né per conto di terzi.
I soggetti che lavorano per il sorvegliante d'asta in relazione alle aste non possono partecipare alle stesse né direttamente né indirettamente per il tramite di soggetti ammessi all'asta a norma degli , né per proprio conto né per conto di terzi.
7. L'esercizio della facoltà, riconosciuta dagli articoli da 44 a 50 alla piattaforma d'asta e ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento ad essa collegati, di accettare pagamenti, effettuare consegne o ricevere garanzie dall'avente causa dell’aggiudicatario non deve pregiudicare l'applicazione degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento.
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