Art. 20

Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all'asta 1.   Prima di presentare la prima offerta su una piattaforma che metta all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, i soggetti legittimati ai sensi dell', paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma stessa una domanda di ammissione all'asta. Se la piattaforma organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti di tale mercato che rispondono ai requisiti dell', paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo. 2.   La domanda di ammissione all'asta di cui al paragrafo 1 è presentata compilando un modulo elettronico accessibile via Internet. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità. 3.   La domanda di ammissione all'asta è corredata della copia debitamente certificata di tutti i documenti giustificativi richiesti dalla piattaforma a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’, paragrafi 2 e 3. La domanda di ammissione all'asta comprende almeno gli elementi indicati nell'allegato II. 4.   Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, al sorvegliante d'asta, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie che svolgano indagini ai sensi dell', paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere. 5.   La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, può negare l'ammissione alle proprie aste se il richiedente si rifiuta di: a) soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite; b) dar seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di funzionari del richiedente, nella propria sede o altrove; c) permettere lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede; d) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma al richiedente, ai clienti del richiedente o ai clienti dei loro clienti, in ottemperanza all', paragrafo 4, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all', paragrafo 3; e) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma per verificare la conformità ai requisiti di cui all', paragrafo 2. 6.   La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni applica le misure previste all', paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE alle transazioni o relazioni commerciali con persone politicamente esposte a prescindere dal paese di residenza. 7.   La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni prescrive al richiedente di garantire che i suoi clienti soddisfino le richieste presentate a norma del paragrafo 5 e che ad esse diano seguito altresì i clienti dei clienti del richiedente, di cui all’, paragrafo 4. 8.   La domanda di ammissione all'asta si considera ritirata se il richiedente non presenta le informazioni richieste dalla piattaforma entro un congruo termine, indicato nella richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettera a), d) o e), che non può essere inferiore a cinque giorni d'apertura a decorrere dalla data della richiesta, oppure se non risponde, non partecipa o non collabora nei colloqui o nelle indagini o verifiche di cui al paragrafo 5, lettera b) o c). 9.   Il richiedente si astiene dal fornire informazioni false o ingannevoli alla piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull'avvenuta ammissione all'asta. 10.   La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti. La piattaforma può: a) concedere l'ammissione incondizionata alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi; b) concedere l'ammissione condizionale alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all'adempimento, entro una data prestabilita, di condizioni predeterminate la cui realizzazione deve essere verificata adeguatamente dalla piattaforma stessa; c) negare l'ammissione all'asta.
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