Art. 21

Diniego, revoca o sospensione dell'ammissione all'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Diniego, revoca o sospensione dell'ammissione all'asta 1.   La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni nega l'ammissione alle aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, ai soggetti che: a) non sono o non sono più legittimati a presentare domanda di ammissione all'asta ai sensi dell', paragrafo 1 o 2; b) non rispondono o non rispondono più ai requisiti di cui agli ; c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell'ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia. 2.   La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni nega l'ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l'azione delle autorità competenti nazionali volta perseguire o catturare gli autori di tali attività. In tal caso la piattaforma interessata riferisce all'unità di informazione finanziaria (UIF) di cui all' della direttiva 2005/60/CE in conformità dell', paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni può negare l'ammissione alle proprie aste, o revocare o sospendere l’ammissione già concessa, ai soggetti: a) che violano colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia; b) che si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste; c) che sono contemplati dall', paragrafo 1, lettera b) o c), o dall', paragrafo 2, e che non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d'apertura precedenti. 4.   I soggetti di cui al paragrafo 3 sono informati del diniego, della revoca o della sospensione dell'ammissione all'asta e possono presentare ricorso scritto entro un congruo termine indicato nel provvedimento di diniego, revoca o sospensione. Dopo aver esaminato il ricorso scritto la piattaforma può, se del caso: a) concedere o ripristinare l'ammissione con effetto da una data determinata; b) concedere un'ammissione condizionale o il ripristino condizionale dell'ammissione prescrivendo l'adempimento, entro una data determinata, di condizioni specifiche la cui realizzazione deve essere verificata dalla piattaforma stessa; c) confermare il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione con effetto da una data determinata. La piattaforma informa gli interessati della decisione adottata. 5.   I soggetti cui è revocata o sospesa l'ammissione a norma del paragrafo 1, 2 o 3 procurano che la loro esclusione dalle aste: a) proceda in maniera ordinata; b) non comprometta gli interessi dei loro clienti né interferisca con lo svolgimento efficiente delle aste; c) non abbia ripercussioni sull'adempimento delle disposizioni relative ai pagamenti, delle condizioni di ammissione alle aste o di altre istruzioni o disposizioni in materia; d) non comprometta l'adempimento dei loro obblighi di tutela delle informazioni riservate ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), punto ii), che rimangono in vigore per 20 anni dopo l'esclusione dalle aste. Il provvedimento di diniego, di revoca o di sospensione dell'ammissione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve indicare le misure necessarie per l'adempimento del presente paragrafo e la piattaforma deve verificare la realizzazione di tali misure.
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