Art. 22
Designazione del responsabile del collocamento
In vigore dal 12 nov 2010
Designazione del responsabile del collocamento
1. Ciascuno Stato membro designa un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all'asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Uno stesso responsabile del collocamento può essere designato da uno o più Stati membri.
2. Lo Stato membro designa il responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste, affinché siano conclusi e messi in atto i necessari accordi con la piattaforma designata o designanda, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad essa collegati, in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante sulla base di modalità concordate reciprocamente.
3. Gli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all' designano il responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste sulle piattaforme designate a norma dell', paragrafi 1 e 2, affinché siano conclusi e messi in atto con tali piattaforme, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad esse collegati, gli accordi necessari in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante secondo modalità concordate reciprocamente, ai sensi dell', paragrafo 7, secondo comma, e paragrafo 8, primo comma.
4. Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai sensi dell', punto 29, e dell', lettera a), ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento.
Le condizioni di designazione del responsabile del collocamento prevedono misure adeguate per escludere dalla partecipazione alle aste le persone che lavorano per il responsabile del collocamento e alle quali siano state rivelate senza autorizzazione informazioni privilegiate.
Fatta salva l'applicazione degli articoli da 11 a 16 della direttiva 2003/6/CE e dell' del presente regolamento, il secondo comma del presente paragrafo si applica a qualsiasi violazione del divieto di cui al primo comma del presente paragrafo.
5. Le quote da mettere all'asta per conto di uno Stato membro non sono messe in vendita finché il responsabile del collocamento non sia stato debitamente designato e non siano state conclusi e messi in atto gli accordi di cui al paragrafo 2.
6. Il paragrafo 5 non pregiudica gli effetti giuridici derivanti agli Stati, in base al diritto dell'Unione, dall'inottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità del responsabile del collocamento e il suo indirizzo.
L'identità e l'indirizzo del responsabile del collocamento sono pubblicati nel sito della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1031:oj#art-22