Art. 43
Vigilanza e controllo dell'applicazione
In vigore dal 12 nov 2010
Vigilanza e controllo dell'applicazione
1. Le autorità nazionali competenti di cui all' della direttiva 2003/6/CE sorvegliano il mercato in maniera efficace e prendono i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo dispongono dei poteri previsti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell' della direttiva 2003/6/CE.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli della direttiva 2003/6/CE si applichino ai responsabili di violazioni degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento in riferimento alle aste svolte sul loro territorio o all'estero.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento e dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell' della direttiva 2003/6/CE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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