Art. 44

Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri

In vigore dal 12 nov 2010
Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri 1.   Gli aggiudicatari o i loro aventi causa nonché gli intermediari che agiscono per loro conto pagano l'importo dovuto comunicato a norma dell', paragrafo 3, lettera c), per le quote aggiudicate e comunicate ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), trasferendo o disponendo il trasferimento dell'importo stesso mediante il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sul conto bancario designato dal responsabile del collocamento, sotto forma di fondi disponibili, prima della consegna o al più tardi all'atto della consegna delle quote sul conto di deposito designato dell'offerente o del suo avente causa. 2.   La piattaforma, con i sistemi di compensazione o i sistemi di regolamento ad essa collegati, trasferisce al responsabile del collocamento gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all'asta di quote contemplate dal capo II e dal capo III della direttiva 2003/87/CE. 3.   I pagamenti destinati ai responsabili del collocamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta dello Stato membro designante se quest'ultimo non appartiene all'eurozona, a discrezione dello Stato membro di cui trattasi e a prescindere dalla valuta in cui sono effettuati i pagamenti dagli offerenti, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione. Si applica il tasso di cambio pubblicato immediatamente dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.
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Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri (Art. 44 Regolamento (UE) 2010/1031) — Testo vigente | Portale Normativo