Art. 61
Annuncio e notifica dei risultati delle aste
In vigore dal 12 nov 2010
Annuncio e notifica dei risultati delle aste
1. La piattaforma annuncia i risultati di tutte le aste che conduce non appena sia ragionevolmente possibile e comunque non oltre 15 minuti dalla chiusura del periodo d'offerta.
2. L'annuncio ai sensi del paragrafo 1 contiene almeno i seguenti elementi:
a)
volume delle quote messe all'asta;
b)
prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;
c)
volume totale delle offerte presentate;
d)
numero totale di offerenti e numero degli aggiudicatari;
e)
in caso di annullamento dell'asta, aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;
f)
proventi complessivi della vendita all'asta;
g)
ripartizione dei proventi tra gli Stati membri nel caso delle piattaforme d'asta designate a norma dell', paragrafi 1 e 2.
3. Contemporaneamente all'annuncio di cui al paragrafo 1, la piattaforma comunica a ogni aggiudicatario, attraverso i propri sistemi:
a)
la quantità complessiva di quote da assegnare all'offerente in questione;
b)
quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;
c)
il pagamento da effettuare in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell'offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;
d)
la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.
4. Se la valuta scelta dall'aggiudicatario non è l'euro, la piattaforma interessata comunica all’aggiudicatario il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo dovuto nella valuta scelta dall'offerente medesimo.
Il tasso di cambio è quello pubblicato subito dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.
5. La piattaforma comunica al sistema di compensazione o al sistema di regolamento ad essa collegato le informazioni trasmesse a ciascun aggiudicatario ai sensi del paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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