Art. 63
Regime linguistico
In vigore dal 12 nov 2010
Regime linguistico
1. Le informazioni scritte fornite dalle piattaforme d'asta ai sensi dell', paragrafi 1 e 3, o dal sorvegliante d'asta ai sensi dell', paragrafo 2, o in esecuzione del contratto che designa di tali soggetti, e che non sono pubblicate nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.
2. Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutte le informazioni delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 nella o nelle loro lingue ufficiali nazionali.
Se uno Stato membro fornisce a sue spese la traduzione di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma designata a norma dell', paragrafo 1, gli Stati membri che abbiano designato una piattaforma a norma dell', paragrafo 1, forniscono parimenti a loro spese la traduzione nella stessa lingua o nelle stesse lingue di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma da essi designata a norma dell', paragrafo 1.
3. I soggetti che chiedono l'ammissione alle aste e i soggetti ammessi alle aste possono presentare i seguenti atti nella lingua ufficiale dell'Unione che hanno scelto a norma del paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella stessa lingua ai sensi del paragrafo 2:
a)
le domande di ammissione alle aste, compresi i documenti giustificativi;
b)
le offerte, nonché il ritiro o la modifica delle offerte;
c)
eventuali richieste connesse al punto a) o b).
Le piattaforme d'asta possono chiedere la traduzione certificata in una lingua comunemente usata nel mondo della finanza internazionale.
4. I richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste scelgono la lingua ufficiale dell'Unione nella quale intendono ricevere tutte le notifiche effettuate a norma dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 10, dell', paragrafo 4 e dell', paragrafo 3, del presente regolamento.
Tutte le altre comunicazioni orali o scritte effettuate dalla piattaforma ai richiedenti l'ammissione alle aste, agli ammessi alle aste o agli offerenti che partecipano alle aste sono effettuate nella lingua scelta a norma del primo comma senza alcun costo aggiuntivo per tali soggetti, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione in tale lingua a norma del paragrafo 2.
Tuttavia, anche qualora lo Stato membro abbia deciso, ai sensi del paragrafo 2, di fornire la traduzione nella lingua scelta a norma del primo comma del presente paragrafo, i richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste possono rinunciare al diritto di cui al secondo comma del presente paragrafo autorizzando per iscritto la piattaforma interessata ad usare soltanto una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.
5. Gli Stati membri sono responsabili dell'accuratezza delle traduzioni fornite a norma del paragrafo 2.
I soggetti che presentano documenti tradotti a norma del paragrafo 3 e le piattaforme che notificano documenti tradotti ai sensi del paragrafo 4 sono tenuti a garantire che si tratta di traduzioni accurate del testo originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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