Art. 62
Tutela delle informazioni riservate
In vigore dal 12 nov 2010
Tutela delle informazioni riservate
1. Sono considerate riservate le seguenti informazioni:
a)
contenuto dell'offerta;
b)
contenuto di eventuali istruzioni per l'offerta, anche qualora questa non sia presentata;
c)
informazioni che rivelano o dalle quali si può dedurre l'identità dell'offerente e qualsiasi delle seguenti informazioni:
i)
numero delle quote che l'offerente intende acquistare in un'asta;
ii)
prezzo che l'offerente intende pagare per tali quote;
d)
informazioni riguardanti o ricavate da una o più offerte o istruzioni per l'offerta che, separatamente o nel loro complesso, possano:
i)
fornire indicazioni sulla domanda di quote prima di una determinata asta;
ii)
fornire indicazioni sul prezzo di aggiudicazione prima di una determinata asta;
e)
informazioni fornite nell'ambito della costituzione o della vigenza dei rapporti intercorrenti con gli offerenti o nel quadro della vigilanza su tali rapporti a norma degli ;
f)
relazioni che il sorvegliante d'asta presenta a norma dell', paragrafi da 1 a 6, ad esclusione delle parti contenute nelle versioni non riservate di tali relazioni, pubblicate dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 2;
g)
segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano ad una procedura d'appalto per la designazione di una piattaforma o la designazione del sorvegliante d'asta;
h)
informazioni sull'algoritmo utilizzato per la selezione casuale delle offerte a pari prezzo di cui all', paragrafo 2;
i)
informazioni sui metodi applicati per la definizione del prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario prima e durante l'asta, ai sensi dell', paragrafo 6.
2. I soggetti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni riservate devono astenersi dal rivelarle, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3.
3. Il paragrafo 2 non osta alla rivelazione delle informazioni riservate se:
a)
le informazioni sono già state rese note al pubblico in maniera lecita;
b)
la rivelazione avviene con il consenso scritto dell'offerente, del soggetto ammesso all'asta o del soggetto che chiede l'ammissione all'asta;
c)
le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un obbligo previsto dal diritto dell'Unione;
d)
le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un provvedimento di un organo giurisdizionale;
e)
le informazioni sono richieste a fini di indagini o procedimenti penali, amministrativi o giudiziari svolti nell'Unione;
f)
la piattaforma rivela le informazioni al sorvegliante d'asta per consentirgli di svolgere le sue funzioni o di adempiere ai suoi obblighi in relazione alle aste o per assisterlo a tali fini;
g)
le informazioni sono compendiate o riformulate prima della rivelazione in modo tale che sia improbabile il discernimento di dati riguardanti:
i)
singole offerte o istruzioni a presentare offerte;
ii)
singole aste;
iii)
singoli offerenti, offerenti potenziali o soggetti che chiedono l'ammissione alle aste;
iv)
singole domande di ammissione alle aste;
v)
singole relazioni nell'ambito delle aste;
h)
si tratta di informazioni riservate ai sensi del paragrafo 1, lettera f), se sono divulgate in maniera non discriminatoria e ordinata da parte delle autorità competenti nazionali degli Stati membri, per quanto riguarda le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera c), e da parte della Commissione, per quanto riguarda le altre informazioni di cui all', paragrafo 2;
i)
si tratta di informazioni riservate a norma del paragrafo 1, lettera g), se sono rivelate a impiegati degli Stati membri o della Commissione che partecipano alla procedura d'appalto di cui al paragrafo 1, lettera g), e che sono a loro volta tenuti al segreto d'ufficio o professionale nell'ambito del loro rapporto di impiego;
j)
la divulgazione avviene dopo la scadenza di 30 mesi decorrenti da una delle seguenti date, fatti salvi eventuali obblighi preesistenti in materia di segreto d'ufficio o professionale a norma del diritto dell'Unione:
i)
data d'inizio del periodo d'offerta in cui le informazioni riservate sono rese note per la prima volta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d);
ii)
data di conclusione del rapporto intercorrente con l'offerente, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera e);
iii)
data della relazione del sorvegliante d'asta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera f);
iv)
data di presentazione delle informazioni nell'ambito della procedura d'appalto, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera g).
4. Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma o del sorvegliante d'asta nonché dei loro impiegati sono indicate nei contratti di designazione della piattaforma e di designazione del sorvegliante.
5. La piattaforma o il sorvegliante d'asta nonché i loro impiegati utilizzano le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei loro obblighi o per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle aste.
6. I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma e il sorvegliante d'asta, né tra uno di questi soggetti e:
a)
le autorità competenti nazionali incaricate della vigilanza delle piattaforme d'asta;
b)
le autorità competenti nazionali incaricate di indagare e perseguire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, le attività criminose o gli abusi di mercato;
c)
la Commissione.
Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono rivelate unicamente ai soggetti contemplati dalle lettere a), b) e c), in deroga al paragrafo 2.
7. I soggetti che lavorano o hanno lavorato per una piattaforma o per il sorvegliante d'asta sono vincolati al segreto d'ufficio o professionale e provvedono affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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